OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE

OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 27-10-2017   21:46:17
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Dal 29 agosto per i professionisti è previsto l’obbligo di preventivo in forma scritta o digitale.
Infatti l’articolo 9, comma 4 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 - la Legge Concorrenza statuisce l’obbligatorietà del preventivo scritto o digitale tra professionista e cliente stabilendo che:
“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”. “In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Il professionista, quindi deve fornire al cliente – obbligatoriamente - in forma scritta o digitale, un preventivo di massima ed una serie di informazioni.
Per le singole prestazioni i professionisti sono tenuti ad indicare ai clienti tutte le voci di costo e dunque non solo il corrispettivo (spesso chiamato onorario) dell’attività del professionale, ma anche spese (sia quelle che il professionista prevede che anticiperà per conto del cliente, come bolli, diritti, F24, sia quelle che prevede di dover sostenere ma che non saranno anticipate per conto del cliente ad esempio come viaggi, vitto e alloggio, nonché oneri e contributi vari (come il contributo integrativo per il professionista che è iscritto a una Cassa professionale) che appaiono prevedibili.
Si ritiene possa rientrare nella definizione di preventivo “in forma digitale” qualsiasi documento avente tale natura comprese le e-mail o posta elettronica certificata.
Il professionista, altresì, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Infine, con il comma 152, la Legge Concorrenza obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.