Novità sui bilanci delle società di capitale

Novità sui bilanci delle società di capitale

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 03-03-2017   17:43:55
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IL NUOVO BILANCIO 2016 DELLE PICCOLE IMPRESE E MICRO IMPRESE
Dal 1 gennaio 2016 sono state introdotte una serie di novità in tema di bilanci delle società di capitali (D.Lgs. n 139 del 18 agosto 2015 - decreto Bilanci).
Per quanto riguarda le “imprese di piccole dimensioni”, queste mantengono i limiti già previsti dalla previgente disciplina (ex art 2435 bis c.c.) e cioè sono tali quando non superano per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti sotto indicati:
totale attivo: 4.400.000 euro
ricavi delle vendite e prestazioni: 8.800.000 euro
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Dall’esercizio 2016, inoltre, ci sono anche alcune novità riguardanti gli schemi di bilancio; in particolare nel “conto economico”, pur ricalcando la previgente disciplina, si procede con l’accorpamento della voce D18 a) b) c) e si aggiunge la lettera d) ovvero “rivalutazione di strumenti finanziari”. Per quanto riguarda lo “stato patrimoniale” la vera novità introdotta consiste nel prevedere che “il fondo ammortamento accumulato e le svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali” non siano più detratti direttamente dal prospetto; l’informazione di tali valori è in ogni caso prevista nella “nota integrativa” ex art. 2427 c. 1 n. 2 c.c..
Sono previste, inoltre, delle semplificazioni nella predisposizione della “nota integrativa” la quale viene snellita per contenuto, pur mantenendo inalterate le informazioni ritenute più utili per il lettore del bilancio. Infatti si riporteranno le informazioni richieste dall’art 2427 c.c., c. 1 numeri 1) , 2), 6) limitatamente ai soli debiti senza specificare la zona geografica, 8), 9), 13), 15) , senza indicare la categoria, 16), 22), 22 bis), 22 ter) escludendo gli effetti patrimoniali finanziari ed economici, 22 quater) e 22sexies) e senza specificare il luogo della copia del bilancio consolidato.
Il tentativo di semplificazione si estende anche ai “criteri di valutazione” per i quali sono stati riproposti il criterio del costo d’acquisto per i titoli immobilizzati, il valore di presumibile realizzo per i crediti e il valore nominale per i debiti, in deroga al principio del costo ammortizzato; qualora la società decida di adottare il costo ammortizzato come criterio di valutazione, seguirà le nuove disposizioni del c.c. art 2426 c.1 numero 8.
La più grande novità del “decreto bilanci” risiede nella previsione delle cosiddette “micro-imprese” introdotte dall’art 2435 ter del c.c. comma 1. Sono tali quelle che “….. non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizio: 350.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità”.
Il rispetto dei limiti appena richiamati comporta importanti semplificazioni, in quanto le società in oggetto possono limitarsi alla compilazione del “conto economico” e dello “stato patrimoniale” (opportunamente integrato con le ulteriori informazioni richieste dalla norma). 
Sono invece dispensate dalla redazione della “nota integrativa”, se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali, nonché l’ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.
I criteri di valutazione delle micro-imprese riflettono pedissequamente quanto previsto per le imprese di piccole dimensioni.