L'IRPEF SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

L'IRPEF SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 01-12-2017   12:58:57
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

Capita sempre più di frequente che alcuni cittadini italiani acquistino casa all’estero sia per motivi di lavoro che per mero investimento per cui si pone il problema di come assolvere correttamente le imposte nel nostro Paese.
La fattispecie è disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera f), Tuir il quale dispone che gli immobili detenuti all’estero rientrano nella categoria dei redditi diversi non potendo essere tassati per il loro reddito catastale in quanto i redditi fondiari hanno a oggetto solamente immobili situati nel territorio dello Stato.
Occorre distinguere poi tra gli immobili a disposizione, che non sono mai tassati in Italia in quanto sugli stessi si paga l’IVIE (imposta sugli immobili situati all’estero), dagli immobili locati che viceversa sono sempre tassati in Italia.
A tal proposito l’articolo 70, comma 2 del Tuir prevede che i redditi degli immobili esteri si determinano in funzione dell’ammontare netto che risulta dalla valutazione che ne è effettuata nello Stato estero, e ciò per il corrispondente periodo d’imposta e nel caso di tassazione dell’immobile nel Paese estero, ai sensi dell’articolo 165 Tuir, al contribuente spetterà un credito d’imposta.
Quindi da un punto di vista dell’assolvimento degli obblighi fiscali, il possesso di un immobile all’estero locato potrà originare i seguenti comportamenti:
se quanto percepito è assoggettato ad imposizione all’estero, dovrà essere dichiarato l’ammontare esatto del reddito tassato all’estero (quindi, considerando valide anche tutte le deduzioni previste dalla normativa straniera) e spetterà il credito di imposta;
se quanto percepito non è soggetto ad imposizione all’estero, in dichiarazione si dovrà indicare il canone ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.