L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di detrazione delle spese

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di detrazione delle spese

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 18-04-2017   10:35:17
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detrazione spese anche con bonifici disposti con istituti di pagamento per bonus edilizio e riqualificazione energetica.

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito significativi chiarimenti in materia di detrazione delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica con la Risoluzione 9/E del 20.01.2017. In particolare viene chiarito che sono detraibili le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica dell’edificio anche nel caso in cui i bonifici siano stati effettuati tramite istituti di pagamento ovvero gli stessi siano stati accreditati su un conto corrente acceso presso tale tipologia di istituti.
Con un conto di pagamento è possibile versare e prelevare denaro, disporre bonifici, l’addebito delle utenze o effettuare pagamenti mediante carte di pagamento. L’istituto di pagamento, a differenza di una banca, non può utilizzare o remunerare i depositi della clientela, perché il denaro versato può essere utilizzato esclusivamente per operazioni di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, ribadisce ancora una volta che, per fruire dei benefici fiscali, il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ogni altra tipologia di pagamento con modalità diverse non consente il riconoscimento della detrazione. Rimane confermato che l’obbligo a carico degli Istituti di credito e di Poste italiane di operare la ritenuta dell'8% all'atto dell'accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili.
L’Agenzia precisa che "l'utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l'accesso alle detrazioni ……… deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento" e qualora tale istituto riceva un ordine di accredito di bonifico, riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all'assolvimento da parte dell'istituto stesso degli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché i connessi obblighi di certificazione e dichiarazione.
Viene chiarito altresì “…. che il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento, può beneficiare delle relative detrazioni d'imposta, a condizione, però, che l'istituto stesso rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.