F24 e i pagamenti superiori a 1000 euro

F24 e i pagamenti superiori a 1000 euro

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 16-03-2017   14:23:03
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

I contribuenti non titolari di partita iva possono ritornare a pagare le imposte e i contributi in banca anche per importi sopra i mille euro, è stata ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.
Restano in essere tutte le restanti limitazioni previste in precedenza e cioè i “modelli F24 a zero” (che continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi “F24 web” o “F24 online” o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, i “modelli F24 con saldo a debito e compensazioni” (che contengono uno o più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero).
Nulla varia i titolari di partita IVA, ed in particolare l’obbligo di utilizzare esclusivamente modalità di pagamento telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero e per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.
L’utilizzo del modello cartaceo è consentito inoltre in alcuni casi particolari previsti dalle circolari 30/E/2006 e 27/E/2014 per i quali viene meno l’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24, ed è pertanto consentito l’utilizzo del modello cartaceo (F24 precompilati dagli enti impositori che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione; contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.); eredi di titolari di partita IVA; agricoltori esonerati a norma dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972; cessazione di partita IVA; in caso di affitto dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo).
Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell’F24, in vigore ormai dal 1° ottobre 2014.