CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 31-10-2017   14:43:04
Class, liste nozze - Avezzano, Via Corradini, 163
 

L’Agenzia dell’Entrate con la circolare 24/E del 12.10.2017 ha fornito una serie di importanti chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi introdotta dal D.L. 50/2017.
“Ai fini delle disposizioni in esame, per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata. La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. I contratti indicati dalla norma, tesi a soddisfare esigenze abitative”
Il documento di prassi ne individua l’ambito applicativo, gli adempimenti che devono osservare intermediari e locatori, nonché la decorrenza anche in relazione all’aspetto sanzionatorio.
Il contratto può prevedere, inoltre, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali in quanto tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo; la circolare stabilisce che analogo regime può riguardare anche altri servizi accessori e strettamente connessi alla messa a disposizione dell’immobile (fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, ecc.) ancorché non contemplati dalla norma.
Coloro che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o nel pagamento di corrispettivi (intermediari), a partire dal 1 giugno 2017, devono:
trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite. Sono tenuti alla trasmissione dei dati non tutti gli intermediari che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di abitazione, ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.
conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
effettuare una ritenuta nella misura del 21% e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi (la mancata applicazione è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 471/1997 - pari al 20% dell’ammontare non trattenuto - fermo restando la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso).
“Circa l’oggetto del contratto, la norma prevede che gli immobili posti in locazione debbano essere a destinazione residenziale (finalità abitative). La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione”