Abbassato il limite del visto di conformità

Abbassato il limite del visto di conformità

Pubblicato da Plinio Olivotto il giorno 08-05-2017   16:33:57
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La manovra correttiva (DL 50/2017) ha introdotto maggiori vincoli sulle compensazioni orizzontali; infatti l’articolo 3 introduce nuove misure per l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali.
Dal 24 aprile 2017, per importi superiori a 5.000 euro annui (prima il limite era 15.000), coloro che utilizzeranno in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
La data del 24 aprile 2017 presa a riferimento riguarda la presentazione delle dichiarazioni dalle quale scaturisce il relativo credito (in tal senso La Risoluzione nr. 57 del 04.05.2017).
Le “compensazioni esterne”, come noto devono sempre transitare peri servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate, mentre rimane invariata la disciplina delle cosiddette “compensazioni interne” (ad es. IVA da IVA).
Tutti i soggetti titolari di partita IVA che utilizzano il modello F24 (di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997) per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Prima delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 3, DL 50/2017 all'art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici delle Entrate era previsto solo per le compensazioni del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro.